Art. 26 preleggi — Legge regolatrice della forma degli atti
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995. 75 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volonta' e' regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto e' compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se e' comune.
tolto: Le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art26 · fonte del testo
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