Le norme (articoli 994, 995 e 996) relative all'usufrutto costituito su una mandra o un gregge, all'usufrutto costituito su cose consumabili e a quello costituito su cose deteriorabili, non divergono sostanzialmente dalle norme del codice del 1865 (articoli 483, 484 e 513). Quanto all'usufrutto su cose deteriorabili, non ho però riprodotto la parte finale dell'art. 484 del codice anteriore, poichè l'obbligo dell'usufruttuario di tenere indenne il proprietario delle cose deteriorate per dolo o colpa discende dal principio, successivamente affermato, che l'usufruttuario nel godimento della cosa deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001, secondo comma). Una particolare disposizione (art. 997) è dettata per il caso che l'usufrutto comprenda impianti, opifici o macchinari che abbiano una destinazione produttiva. È evidente la necessità che di questi beni strumentali, in quanto interessano anche la produzione nazionale, sia conservata la piena efficienza. L'usufruttuario è tenuto pertanto a riparare e a sostituire, durante l'usufrutto, le parti, che si logorano: gli è però riconosciuto il diritto verso il proprietario a una congrua indennità, al termine dell'usufrutto, quando abbia sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni. La restituzione delle scorie vive e morte del fondo è disciplinata dall'art. 998. Esse devono restituirsi in eguale quantità e qualità: l'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 477