Codice civile

Art. 1640 c.c. — Scorte morte

[1]Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualita' e quantita', devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualita' e quantita' e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non puo' essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.

[2]La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.

[3]Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprieta', e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.

[4]Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Negli articoli 1640 a 1645 ci disciplina la consegna e la riconsegna delle scorte del fondo tra locatore e affittuario: scorte morte fisse (macchine e attrezzi) o circolanti (semi, concimi, foraggi e simili); scorte vive, coma bestiame da lavoro o da allevamento. Il regolamento parte dalla situazione pattizia normale, che descrive e stima le scorte del fondo. Al riguardo questioni ardenti sorsero nel trascorso immediato dopo guerra circa l'interpretazione da darsi agli articoli 1687 e 1692 del codice civile del 1865 a proposito di riconsegna del bestiame. Secondo alcuni l'affittuario era debitore soltanto del valore risultante dalla stima iniziale; quindi il maggior valore dipendente dalla svalutazione monetaria doveva cedere a suo profitto. Altri invece, e più giustamente, sostenevano che oggetto del debito fosse, non già il valore del bestiame secondo la stima, ma il bestiame stesso, e se non proprio quei medesimi capi consegnati, altri a questi corrispondenti nel loro complesso. Questa seconda soluzione, confortata anche da numerosi responsi della Corte Suprema, è stata adottata nel nuovo codice. Oggetto di consegna e di riconsegna è adunque il bestiame nel suo complesso; il locatore rimane proprietario di questo e dei suoi elementi, pur concedendosi all'affittuario un potere di disposizione. La stima, come in altri casi, non produce trasferimenti di proprietà, ma accollo di rischi al consegnatario. Il potere di disposizione dell'affittuario non ha per oggetto il complesso, ma singoli elementi di questo, e peraltro si accompagna al dovere di sostituzione, in maniera che il tutto sia sempre rappresentato, salve le depressioni derivanti da esigenze stagionali della coltura del fondo. Se poi, per pattuizione corsa tra le parti, il debito dell'affittuario sia debito di valuta corrispondente al valore di stima, questo patto, non contrario ad alcun interesse pubblico, avrà il suo vigore. Allora si tratta di un ordinario debito pecuniario; e riprende impero il principio nominalistico che ne regola l'estinzione (art. 1277, primo comma). Tuttavia anche in questo caso l'affittuario ha facoltà di liberarsi dando bestiame, da valutarsi secondo i prezzi correnti al tempo del rimborso (art. 1645, terzo comma). Si è così assorbita la c. d. soccida di ferro, la quale non poteva essere considerata come un contratto a sè, risolvendosi in una situazione convenzionale, accessoria del contratto di affitto. Il regolamento suddetto è peraltro soltanto dispositivo; se è derogabile dalle parti, tanto più può essere derogato dalle norme corporative che disciplinano questo rapporto economico (affitto dei fondi rustici), a termini dell'art. 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206 e dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 698

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1640 · fonte del testo

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