Codice civile

Art. 975 c.c. — Miglioramenti e addizioni

[1]Quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.

[2]Se in giudizio e' stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non e' soddisfatto il suo credito.

[3]Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di rimborso dei miglioramenti eseguiti dall'enfiteuta, ho abbandonato la distinzione che poneva il codice del 1865 (art. 1566) tra l'ipotesi di devoluzione del fondo per colpa dell'enfiteuta e l'ipotesi di estinzione dell'enfiteusi per scadenza del termine. Mi è sembrato preferibile, nell'interesse sociale dell'esecuzione delle migliorie, adottare per tutti i casi un criterio unico, riconoscendo all'enfiteuta il diritto al rimborso nella misura dell'aumento di valore che dall'esecuzione dei miglioramenti è derivato al fondo (art. 975, primo comma). Alla dibattuta questione se all'enfiteuta competa il diritto di ritenzione del fondo finchè non sia stato soddisfatto del suo credito per i miglioramenti pone termine l'art. 975, secondo comma, riconoscendo tale diritto, in conformità della giurisprudenza prevalente, sempre che nel giudizio sia stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti stessi, analogamente a quanto è stabilito dall'art. 1152 nei riguardi del possessore di buona fede.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 462

  • In ordine alle addizioni si riconosce all'enfiteuta il diritto di conseguirne il valore, se possono essere tolte senza nocumento del fondo e il concedente preferisce ritenerle. È poi logico che, se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento del fondo, trovino applicazione le disposizioni relative ai miglioramenti: il rimborso sarà pertanto commisurato all'alimento di valore conseguito dal fondo per effetto di esse (art. 975, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 463

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art975 · fonte del testo

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