Codice civile

Art. 969 c.c. — Ricognizione

[1]Il concedente puo' richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

[2]Per l'atto di ricognizione non e' dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sebbene da alcuni ne sia stata proposta la soppressione, ho conservato (art. 969) la facoltà del concedente di esigere la ricognizione del suo diritto. Questa, sopratutto nelle enfiteusi perpetue o di durata molto lunga, giova, tra l'altro, ad assicurare la certezza dei rapporti. Ho però eliminato, sembrandomi privo di giustificazione, il carattere d'inderogabilità che alla norma attribuiva il codice del 1865 (art. 1557). Le spese dell'atto, che il codice precedente (art. 1563, secondo comma) metteva a carico del possessore del fondo enfiteutico, sono poste a carico del concedente, nel cui interesse la ricognizione si compie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 457

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art969 · fonte del testo

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