Codice civile

Art. 858 c.c. — Comprensorio di bonifica e piano delle opere

Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attivita' coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 857, che riproduce con lievi varianti l'art. 1 dell'indicato R. decreto, specifica le finalità d'ordine vario - igieniche, demografiche, economiche - per le quali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio in cui ricadano laghi, stagni o paludi, ovvero in un comprensorio costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero anche in un comprensorio costituito da terreni estensivamente coltivati per gravi cause di ordine fisico o sociale, ma suscettibili, rimosse queste cause, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Quanto alle norme per la determinazione del comprensorio di bonifica e per la determinazione del piano generale dei lavori si fa rinvio alla legge speciale (art. 858).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 416

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art858 · fonte del testo

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