Codice civile

Art. 497 c.c. — Mora nel rendimento del conto

[1]L'erede non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e' stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.

[2]Dopo la liquidazione del conto, non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e' debitore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art497 · fonte del testo

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