Art. 402 c.c. — Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

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[1]L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potesta' o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

[2]Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In conformità alle considerazioni di ordine sistematico sopraccennate, sono regolati nell'art. 402 i poteri tutelari spettanti in via provvisoria agli istituti di assistenza quando il tutore non sia ancora nominato e in ogni caso quando l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito, salva la facoltà del giudice tutelare di deferire, a termini dell'art. 354, la tutela del minore all'istituto in cui il minore stesso si trova ricoverato. Queste norme costituiscono speciali adattamenti dell'istituto tutelare, ma assumono in pari tempo una portata di carattere generale e una importanza rilevante, perchè sono la enunciazione di un principio fondamentale in materia di assistenza ai minori, che, cioè, la tutela di ogni minore, che venga raccolto o allevato in un istituto assistenziale, spetta senz'altro all'istituto stesso fino a quando non si sia definitivamente provveduto. Tale potere tutelare costituisce una spiccata manifestazione della funzione pubblica assistenziale svolta dagli appositi istituti del Regime.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 196

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art402 · fonte del testo

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