Per quanto riflette i comitati, è stato proposto che sia espressamente sancito che essi possono ottenere la personalità giuridica limitatamente al periodo di tempo in cui debbono operare. Una norma in proposito non pare necessaria, perchè non vi è dubbio che i comitati, come in genere tutte le organizzazioni, possono ottenere, quando ricorrano le condizioni richieste, la personalità giuridica. E, poichè il riconoscimento può essere conferito in relazione a un determinato scopo, non vi sono difficoltà di ordine giuridico ad ammettere che, anche in rapporto a scopi di durata limitata, possa concedersi un riconoscimento temporaneo. D'altronde, la possibilità che i comitati possano assumere la personalità giuridica, risulta incidentalmente dal successivo art. 41 e non abbisogna, anche per questo, di una esplicita dichiarazione. Per maggiore chiarezza legislativa, sono state distinte le disposizioni dell'art. 44 del progetto nelle norme degli articoli 39 e 40 del testo, il primo dei quali pone la regola generale che i comitati sono regolati dalle leggi speciali e dalle disposizioni del presente capo, mentre il secondo disciplina la responsabilità degli organizzatori.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 62