Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attivita' degli Istituti stessi. Sono chiamati a far parte dei Comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonche' esponenti qualificati delle comunita' di origine italiana. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorita' diplomatiche competenti per territorio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari