Art. 346 c.c. — Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine all'art. 345, che riguarda l'obbligo delle denunzie al giudice tutelate, non si è ritenuto opportuno seguire la proposta intesa a chiarire che l'obbligo della denunzia imposto all'ufficiale dello stato civile sussiste soltanto nei casi in cui si deve aprire la tutela ciò lascierebbe all'apprezzamento dell'ufficiale dello stato civile il giudizio sulla sussistenza di tale obbligo, mentre spesso l'ufficiale potrebbe non avere tutti gli elementi necessari di giudizio. È sembrato perciò più conveniente conservare l'obbligo della denunzia per rutti i casi di morte di persona che lasci figli minorenni, salva restando al giudice tutelare l'indagine se ricorrano le condizioni per farsi luogo alla costituzione degli organi tutelari. Non è sembrata poi giustificata l'altra proposta di sostituire alle parole «figlio di genitori ignoti», le altre «figlio di genitori ignoti o di cui uno sia ignoto». Infatti, se uno solo dei genitori è ignoto, non si potrà far luogo alla tutela, poichè l'esercizio della patria potestà non potrebbe che spettare all'altro genitore che è noto. È stato osservato, infine, che la norma, che impone ai parenti entro il terzo grado l'obbligo di denunziare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela, sarebbe priva di sanzione. Tuttavia si è ritenuto opportuno di mantenerla, anche se per l'inosservanza di essa manchi una sanzione diretta, perchè essa potrà indubbiamente contribuire a rafforzare le garanzie predisposte, dalla legge per una sollecita costituzione degli organi tutelari. 179. -- È stata soppressa nell'art. 346 la menzione, che si faceva nel progetto, del provvedimento, col quale il giudice nomina il tutore e il protutore, perchè e sembrato preferibile stabilire in via generale, nelle disposizioni di attuazione del codice, la forma dei provvedimenti che il giudice tutelare può adottare. Analogamente è stato fatto in tutti gli altri casi in cui nel progetto era indicato che il giudice tutelare provvedeva con decreto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 178
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art346 · fonte del testo
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