È stata presa in attento esame la proposta, con cui si vorrebbe affermare, nel secondo comma dell'art. 336, la necessità della previa citazione del genitore nei cui riguardi il provvedimento dovrebbe essere adottato. In effetti, il progetto non aveva inteso prescindere contraddittorio perchè l'inciso «quando occorra» usato dal progetto, serviva soltanto a chiarire che la previa chiamata del genitore non doveva aver luogo quando l'istante fosse lo stesso genitore per il caso di revoca di deliberazioni precedenti. Nel dubbio peraltro che la formula del progetto potesse essere interpretata nel senso che fosse rimessa alla discrezione del magistrato la preventiva audizione del genitore, è stata chiarita la portata della norma, evitando di parlare di «citazione» del genitore, che potrebbe lasciar credere a un vero e proprio atto formale di citazione, mentre il procedimento deve conservare conformemente alle sue finalità, caratteristiche di celerità e snellezza. 173. -- È stata accolta nell'art 339, une tratta del curatore del nascituro, la proposta di autorizzare, in difformità dal progetto, anche il pubblico ministero a chiederne la nomina, mantenendosi però la competenza del tribunale, secondo le direttive seguite per tutti i provvedimenti di questa specie. Riguardo alla formula è sembrato opportuno mantenere la dizione del progetto definitivo (art. 347), la quale ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro. Tale tutela non potrebbe non riguardare anche gli interessi patrimoniali, qualora questi sussistessero. Su questo punto però è stato lievemente modificato il testo del progetto, aggiungendosi l'inciso «occorrendo» per mettere in chiaro che la funzione principale del curatore rimane pur sempre quella della protezione del nascituro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 172