Art. 338 c.c. — Condizioni imposte alla madre superstite

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Il padre puo' per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

[2]La madre, che non voglia accettare le condizioni, puo' domandare di essere dispensata dall'osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, se possibile, i parenti sino al terzo grado.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art338 · fonte del testo

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