Art. 314/3 c.c. — Requisiti degli adottandi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]((L'adozione speciale e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.

[2]Sono consentite piu' adozioni speciali con atto singolo o con piu' atti successivi)).

Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-3 · fonte del testo

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