Codice civile

Art. 288 c.c. — Procedura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →

[1]((La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

[2]Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

[3]Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

[4]In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 288, concernente la procedura della legittimazione per decreto reale, riproduce integralmente l'art. 295 del progetto definitivo, salve lievi modificazioni nel primo e nell'ultimo comma, intese a stabilire che la domanda deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza, e non già il domicilio, e che il decreto reale di legittimazione è annotato in calce all'atto di nascita del figlio anche per impulso di ufficio. Era stato proposto di sostituire all'indicazione specifica del quattro articoli 284, 285, 286 e 287, contenuta nel comma secondo, il richiamo generico agli articoli precedenti. Il rilievo è stato determinato dall'omessa menzione dell'art. 281, fondamentale in materia di legittimazione. Ma si è considerato che sarebbe inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere dichiarata dalla corte di appello, anche la disposizione dell'art. 281, perchè l'interprete potrebbe essere autorizzato a dubitare, che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o l'incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 279. Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quest'articolo, la corte dovrà prenderne atto per negare l'ammissibilità della procedura di legittimazione. È stato anche suggerito di sopprimere il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 288, contro la decisione negativa della corte di appello. Ma tale impugnativa appare opportuna per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Non sembra che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte suprema è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè in ogni caso l'ambito del giudizio resterebbe pur sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 154

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 156 parole tolte, 53 parole aggiunte in 5 capoversi.

La domanda di legittimazionetolto: , accompagnata dai documenti giustificativitolto: , deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto aggiunto: deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha aggiunto: la residenza.

tolto: La corteaggiunto: Il tribunale, sentito il pubblico ministero, tolto: dichiara aggiunto: accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio tolto: se concorrono, secondo i casi, le condizioni stabilite dagli articoli 284, 285, 286 e 287, e conseguentemente se si puo' o non si puo' concedere laaggiunto: , sulla domanda di legittimazione.

tolto: Quando la corte di appello dichiara che non si puo' concedere la legittimazione, il richiedente puo'aggiunto: Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte tolto: di cassazione aggiunto: d'appello. Questa, richiamati gli atti tolto: dalla corte di appello aggiunto: dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministerotolto: , e, se accoglie il ricorso, dichiara che si puo' concedere la legittimazione.

tolto: Quando e' stato deliberato che si puo' concedere la legittimazione, il pubblico ministero presso la corte di appello o presso la corte di cassazione trasmette la deliberazione, con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re.

tolto: Se il Re concede la legittimazione, il decreto reale e' trasmesso alla corte di appello, trascritto in apposito registro e annotatoaggiunto: In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art288 · fonte del testo

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