Art. 2766 c.c. — Crediti degli istituti di credito agrario
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[1]Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.
[2]Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo.
[3]A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonche' dei mutui per opere di miglioramento del fondo puo' essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto cio' che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.
[4]I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 1994
