Codice civile

Art. 2576 c.c. — Acquisto del diritto

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e' costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Il titolo IX raccoglie in due capi i principi generali relativi ai diritti sulle opere dell'ingegno e ai diritti sulle invenzioni industriali. Per quanto questa materia nel nostro diritto e nei diritti stranieri formi tradizionalmente oggetto di leggi speciali, è parso che il nuovo codice civile, nel libro dedicato al lavoro, non potesse ignorare quella superiore tutela del lavoro, che trova espressione nel diritto di autore e nei diritti sulle invenzioni industriali. In presenza però della recentissima riforma delle leggi riguardanti questa materia, non sarebbe stato saggio sovrapporre ai principi espressi dalle leggi speciali ulteriori e diversi principi. Il contenuto del titolo IX risulta perciò attinto, con una trasmissione quasi letterale, dalle leggi speciali regolatrici della suddetta materia. La recente riforma della legge sul diritto di autore è il risultato di una lunga elaborazione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle corporazioni e delle associazioni sindacali. Le nuove norme sull'oggetto e sul contenuto del diritto di autore, sulla distinzione fra diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera, sulla speciale capacità riconosciuta al minorenne che abbia compiuto diciotto anni sono state pertanto integralmente riprodotte nel codice (articoli 2575 a 2578, 2580 a 2582), insieme a quelle che riconoscono un diritto simile a quello d'autore agli artisti, attori, interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno (art. 2579). Forse meno definitivo è il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, nel quale sono stati trasfusi integralmente la maggior parte degli articoli del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602. Ma è parso opportuno riprodurre anche da esso le norme fondamentali (articoli 2584 a 2590), poichè è presumibile che esse resteranno immutate anche se si dovesse - come è da alcuni desiderato - procedere prossimamente ad una ulteriore revisione della legge stessa, sotto alcuni aspetti particolari. Lo stesso criterio si è seguito per la disciplina dei brevetti per modelli di utilità e per modelli ornamentali, regolati dal R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (articoli 2592 a 2594). Della disciplina della concorrenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1043

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2576 · fonte del testo

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