Art. 2517 c.c. — Enti mutualistici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
Le societa' cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre societa' cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
