Codice civile

Art. 2504-septies c.c.

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[1]La scissione di una societa' si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una societa' puo' eseguirsi altresi' mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

[2]La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004

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