Art. 2504-octies c.c.
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[1]Gli amministratori delle societa' partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle societa' beneficiarie.
[2]Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della societa' e' solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente.
[3]Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa' trasferente e le societa' beneficiarie.
[4]Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le societa' interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.
[5]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).
Testo in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004
