Art. 2500-bis c.c. — Invalidità della trasformazione
[1]Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente, l'invalidita' dell'atto di trasformazione non puo' essere pronunciata.
[2]Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
