Art. 2488 c.c. — Organi sociali
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'organo di controllo costituito dal collegio sindacale può essere necessario solo quando la società raggiunga una certa importanza desumibile dall'ammontare del capitale sociale. La legge lo ha imposto, anche per una ragione di parallelismo con la società per azioni, quando tale ammontare raggiunga o superi il milione (art. 2488). Si è preferito questo sistema all'altro proposto di obbligatorietà del collegio sindacale secondo il maggiore o minor numero dei soci, considerandosi che le varianti che si possono verificare nel numero dei soci per effetto della divisibilità delle quote avrebbero determinato un non desiderabile mutamento nell'organizzazione della società durante il corso della gestione. Ove il collegio sindacale sia richiesto, varranno in proposito le stesse norme dettate per le società per azioni. Egualmente si applicheranno le norme delle società per azioni relative alle denunce dei soci al collegio sindacale e al tribunale (art. 2488, secondo comma). Ma per la denuncia al tribunale (prevista dall'art. 2409) si è opportunamente disposto che essa si abbia anche quando manchi il collegio sindacale (art. 2488, terzo comma). Per le società a responsabilità limitata in cui manca il collegio sindacale è stato necessario precisare che il controllo sull'amministrazione può essere esercitato direttamente dai soci. Questo esercizio presuppone un diritto individuale e inderogabile di ogni socio a chiedere e ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e alla consultazione dei libri sociali. Inoltre ai gruppi sociali che raggiungono almeno un terzo del capitale sociale si è riconosciuto il diritto, del pari inderogabile, di far eseguire a proprie spese una revisione annua della gestione sociale (art. 2489).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1017
4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1991 al 1 gennaio 2004. 82 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a duecento milioni di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo.
tolto: E' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
tolto: Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti.
tolto: Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409aggiunto: Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2488 · fonte del testo
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