Art. 2432 c.c. — Partecipazione agli utili

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[1]Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

[2]Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilita', e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

[3]Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 maggio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2432 · fonte del testo

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