Art. 2422 c.c. — Diritto d'ispezione dei libri sociali

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[1]I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.

[2]Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • I libri speciali alla cui tenuta sono obbligate le società per azioni, in aggiunta ai libri contabili previsti per tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, sono quelli già contemplati dal codice di commercio e dalle leggi speciali; in più il nuovo codice prescrive il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (art. 2421, n. 6). Rimane inoltre immutato (art. 2422) il diritto di ispezione riconosciuto agli azionisti per il libro dei soci e per quello delle deliberazioni delle assemblee. Lo stesso diritto si è riconosciuto al rappresentante comune degli obbligazionisti per il libro delle obbligazioni e per quello delle deliberazioni delle assemblee e ai singoli obbligazionisti per quello delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 988

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2422 · fonte del testo

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