Art. 2421 c.c. — Libri sociali obbligatori
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[1]Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societa' deve tenere:
- 1)il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
- 2)il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 3)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 5)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- 6)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- 7)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.
[2]I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
[3]I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 11 agosto 1994
