Art. 2413 c.c. — Riduzione del capitale
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[1]Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato.
[2]Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004
