Art. 2403-bis c.c. — Poteri del collegio sindacale
[1]I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
[2]Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2396-septies.
[3]L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Testo vigente dal 29 aprile 2026
