Codice civile

Art. 2397 c.c. — Collegio sindacale

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[1]Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

[2]Le societa' per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti.

[3]Le altre societa' per azioni devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 dicembre 1977

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