Codice civile

Art. 221 c.c. — Locazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art221 · fonte del testo

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