Codice civile

Art. 2027 c.c. — Ammortamento

[1]In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso puo' farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformita' delle norme relative ai titoli all'ordine.

[2]In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente puo' esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.

[3]L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le disposizioni concernenti i titoli all'ordine e i titoli nominativi riproducono quasi integralmente, con lievi variazioni di forma, rispettivamente quelle della legge cambiaria e quelle del r. d. 7 giugno 1923, n. 1364. Per i titoli all'ordine soltanto la disposizione dell'art. 2012 ha un contenuto autonomo ed anzi antitetico a quella corrispondente della legge cambiaria; e ciò perchè il principio della responsabilità del girante per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente non poteva trovare applicazione per tutti i titoli all'ordine. Tale responsabilità si è mantenuta solo in quanto sia prevista dalla legge o da una specifica clausola risultante dal titolo. Circa i titoli nominativi, soltanto per ciò che riguarda lo ammortamento si sono estese le disposizioni dettate per i titoli all'ordine, senza creare un'apposita e diversa procedura (art. 2027). Si è considerata la necessità di eliminare le complicazioni che derivano dallo stabilire procedimenti diversi per le diverse categorie di titoli, soprattutto perchè, avendo mantenuto la facoltà, già prevista nella legge speciale, di trasferire il titolo per girata, sia pure con effetti limitati, doveva subordinarsi la pronuncia dell'ammortamento ad un procedimento più rigoroso, quale è appunto quello dettato per i titoli all'ordine. Della gestione di affari.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 787

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2027 · fonte del testo

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