Codice civile

Art. 1739 c.c. — Obblighi dello spedizioniere

[1]((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

[2]Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il contratto di spedizione è perfetto tra le parti al momento in cui si è conferito e si è accettato l'incarico convenendosi sulle cose da trasportare, sul luogo di destinazione e sul corrispettivo per l'opera di interposizione dello spedizioniere. Ma la spedizione è un mandato; e poichè questo consente la revoca fino a quando l'affare che è oggetto dell'incarico non è concluso (articoli 1723 e 1724), anche alla spedizione si è esteso il principio di revocabilità (art. 1738). Tale diritto, che implica altresì quello di modificare l'incarico, si può esercitare fino a che lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto; si tutelano però le legittime aspettative dello spedizioniere con l'assicurargli il rimborso delle spese e un equo compenso per l'attività prestata. Lo spedizioniere, come ogni mandatario, deve agire nell'interesse e per il maggior vantaggio del mandante; in questi limiti ha discrezionalità nella scelta delle condizioni e delle modalità del trasporto quando manchino le istruzioni del mandante (art. 1739, primo comma), e, come ulteriore conseguenza, deve, salvo patto contrario, accreditare al mandante i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa che egli ha ottenuti (art. 1739, terzo comma). Non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose se non gli sia stato ordinato o se quest'obbligo non gli derivi dagli usi (art. 1739, secondo comma). La provvigione spettante allo spedizioniere, ove non sia stata convenuta, si determina in base alle tariffe professionali prima che in base agli usi; e può essere compresa in somma globale assieme alle spese anticipate (art. 1740, ultimo comma). Quando deve ricorrersi agli usi per la determinazione della provvigione, dovrà aversi riguardo agli usi del luogo in cui avviene la spedizione (art. 1740, primo comma), che è il luogo in cui si svolge il lavoro dello spedizioniere. DEL CONTRATTO DI AGENZIA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 719

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2022. 59 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto della merce,aggiunto: Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del tolto: committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo aggiunto: mandante.

tolto: Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, loaggiunto: Lo spedizioniere non ha tolto: obbligo aggiunto: l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose speditetolto: .

tolto: I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrarioaggiunto: , salva espressa richiesta del mandante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1739 · fonte del testo

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