Oltre alla responsabilità del mandatario per il sostituto (art. 1717), il nuovo codice regola il mandato congiuntivo e il mandato collettivo. Il mandato congiuntivo è quello conferito a più persone designate a operare congiuntamente (art. 1716); il mandato collettivo è quello conferito da più persone con unico atto e per un affare di interesse comune (art. 1726). I due tipi possono ravvicinarsi esclusivamente per l'elemento comune della pluralità dei soggetti che compongono la parte attiva o la parte passiva del rapporto. Questo comune elemento conduce, da un lato, alla responsabilità solidale di tutti coloro che hanno conferito l'incarico (l'art. 1756 cod. civ. del 1865 non è stato ripetuto perchè inutile, di fronte al principio generale dell'art. 1294) e dall'altro alla responsabilità pure solidale di tutti i mandatari che hanno in fatto operato congiuntamente (art. 1716, terzo comma). Quest'ultimo principio andava espresso perchè prescinde dalla circostanza che i mandatari avessero dovuto operare congiuntamente o disgiuntamente, e addossa una responsabilità solidale anche a coloro che avrebbero potuto operare separatamente, se di fatto agirono congiuntamente. Per ogni altra ipotesi vige l'art. 1294 suddetto; e perciò i mandatari che avrebbero dovuto operare congiuntamente rispondono solidalmente anche della mancata esecuzione del mandato, oltre che del modo di esecuzione del mandato stesso. Il mandato congiuntivo inoltre presenta peculiarità circa il modo di formazione e quanto alla sua estinzione. La volontà di coloro che devono agire congiuntamente è in dipendenza reciproca, com'è interdipendente l'attività che ciascuno deve svolgere; da ciò la conseguenza che il mandato non ha effetto se non è accettato da tutti i mandatari (art. 1716, primo comma), e che ogni causa di estinzione del mandato concernente uno solo dei mandatari si comunica a tutti, provocando per tutti l'estinzione del rapporto (art. 1730). Ma si tratta di conseguenze non necessarie. Se infatti è convenuto che il mandato ha effetto anche senza l'accettazione di qualcuno dei designati o che esso continua non ostante si sia estinto per qualcuno di essi, in realtà si è rinunciato alla partecipazione di colui che non ha accettato, o rispetto al quale si è verificata la causa di estinzione; e la legge ritiene che l'incarico, per volontà delle parti, si voglia concentrare in coloro che hanno accettato o il cui vincolo non si è estinto. L'efficacia di questa volontà è assicurata espressamente tanto dall'art. 1716, primo comma, quanto dall'art. 1730. Anche la volontà di ciascun mandante è legata da vicendevole dipendenza quando il mandato è collettivo. La revoca deve essere fatta da tutti gli interessati perchè abbia efficacia (art. 1716); si eccettua il caso in cui ricorra una giusta causa, perchè il revocante, in tale ipotesi, non può essere pregiudicato dall'omissione di coloro che non si sono curati di farla valere.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 715