Art. 1636 c.c. — Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 15 luglio 1962. Leggi il testo vigente →
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si e' verificata la perdita per caso fortuito di almeno la meta' dei frutti, l'affittuario puo' essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla meta'.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 15 luglio 1962
