Art. 157 c.c. — Cessazione degli effetti della separazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione con un'espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
