Codice civile

Art. 152 c.c. — Separazione per condanna penale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

La separazione puo' essere anche chiesta contro il coniuge che e' stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero e' stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione e' anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne e' consapevole.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della separazione per condanna è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una «pena non inferiore ai cinque anni di recinsione». Senonchè si è ritenuto che l'accenno all'ergastolo fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 105

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art152 · fonte del testo

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