Art. 1507 c.c. — Vendita congiuntiva di cosa indivisa

[1]Se piu' persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna puo' esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

[2]La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato piu' eredi.

[3]Il compratore, nei casi sopra espressi, puo' esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto puo' esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1507 · fonte del testo

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