Codice civile

Art. 1286 c.c. — Facoltà di scelta

[1]La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo.

[2]La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo.

[3]Se la scelta deve essere fatta da piu' persone, il giudice puo' fissare loro un termine. Se la scelta non e' fatta nel termine stabilito, essa e' fatta dal giudice.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il nuovo codice, presenta, negli articoli 1286 e 1287, una sistemazione dei principii concernenti la scelta in perfetta rispondenza all'importanza che questa assume nel quadro delle obbligazioni alternative. In armonia con l'art. 665, la scelta può essere attribuita a un terzo (art. 1286, primo comma); se questi non la fa (o non accetta di farla), essa può essere fatta dal giudice (testo illeggibile non accetta di farla), essa può essere fatta dal giudice (artigato a favore di persona da scegliersi e legato di genere) la scelta spetta al giudice se il terzo non può o non vuole farla (art. 631, terzo comma, e 664 terzo comma; in modo che la questione degli effetti del rifiuto del terzo a compiere l'atto di concentrazione dell'obbligazione è rimasta superata ammettendosi la validità dell'obbligazione stessa, sulla base del sistema dell'art. 60, ultimo comma, del codice di commercio, il quale assicurava la stabilità del contratto contro ogni tentativo della parte resipiscente (cfr. anche l'art. 1349, primo comma). Il sistema si differenzia da quello adottato per la determinazione del prezzo della vendita, quando essa è deferita al terzo. In tal caso è prevista la nomina di altra persona ad opera delle parti o ad opera del giudice (art. 1473, secondo comma); e la differenza si giustifica con il fatto che qui si tratta di un elemento essenziale per l'esistenza del rapporto convenzionale, la cui determinazione è più opportuno provenga dalla volontà dell'arbitratore anzichè dall'autorità del giudice. La dichiarazione di scelta è stata configurata come atto recettizio a sè stante quando non si compie mercè l'esecuzione della prestazione (art. 1286, secondo comma). La concentrazione non è sempre contestuale con l'atto di adempimento, perchè può esserci un interesse della parte a una determinazione anteriore della prestazione, specie quando la scelta spetta al creditore o al terzo. In tal caso la scelta, se non deve essere accettata dalla controparte, deve quanto meno notificarsi al destinatario della prestazione, perchè produce effetti giuridici nell'ambito esterno, identificando l'oggetto della prestazione stessa e limitando il diritto e l'obbligo. Ne deriva che, a decorrere dalla sua notificazione, la scelta diviene irrevocabile: la permanenza di un successivo ius variandi perpetuerebbe la incertezza sull'oggetto dell'obbligazione, che la concentrazione vuole evitare (si veda, per un'analoga ipotesi di irretrattabilità, l'art. 666, secondo comma). Completa la disciplina della facoltà di scelta la previsione dei casi di decadenza (art. 1287, primo e secondo comma). La decadenza ha luogo quando alla dichiarazione di scelta sia assegnato un termine; nel qual caso, decorso questo inutilmente, la facoltà relativa si trasferisce all'altra parte.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 595

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1286 · fonte del testo

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