La novazione si è liberata, nella disciplina del nuovo codice, dalla confusa promiscuità in cui il codice del 1865 ne aveva posto la doppia configurazione obiettiva e subiettiva. Il concetto di novazione obiettiva è rimasto precisato, per essersi chiarito quale deve essere il contenuto dell'aliquid novi da cui si desume l'esistenza di una nuova obbligazione: occorre che muti l'oggetto o il titolo giuridico (art. 1230, primo comma) e non è sufficiente che si modifichino le modalità accessorie della precedente obbligazione (art. 1231). Il presupposto della liberazione dell'antico debitore, inerente alla novazione subiettiva, non è peraltro esclusivo di questa, potendo aderire ad altre figure negoziali che, per quanto contemplino la liberazione del precedente debitore, non producono l'estinzione del precedente rapporto di debito (nn. 583 e 584). Una disciplina autonoma riceve perciò soltanto la novazione oggettiva; quella soggettiva viene sottoposta alle stesse norme dettate per i casi cui la delegazione, l'espromissione e l'accollo implicano liberazione del debitore originario (art. 1235). Le ragioni di tale uniformità di disciplina saranno espresse più innanzi (n. 584), quando saranno illustrate le norme a cui l'art. 1235 rimanda. Di particolare, per la novazione obiettiva, rispetto al sistema del codice del 1865, v'è soltanto la disciplina della reazione dei vizi dell'obbligazione novata sul nuovo rapporto obbligatorio. La nullità dell'obbligazione originaria rende nullo, perchè senza causa, anche il nuovo rapporto (art. 1234, primo comma); l'annullabilità dell'obbligazione novata non reagisce invece sulla validità della nuova obbligazione se il debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo i vizi di quello originario (art. 1234, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 573