Codice civile

Art. 1188 c.c. — Destinatario del pagamento

[1]Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

[2]Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Tra le persone legittimate a ricevere il pagamento, l'art. 1188 pone colui che è stato indicato dal creditore quale destinatario materiale della prestazione (indicazione attiva). Il codice distingue l'indicato dal rappresentante, e perciò implicitamente designa il primo come operante in nome proprio; il rapporto interno tra accipiens e indicante non deve interessare il solvens, in modo che il pagamento che questi fa al primo è pienamente liberatorio. È liberatorio anche il pagamento fatto in buona fede al creditore apparente, che l'art. 1189 designa come colui che appare legittimato a ricevere la solutio in base a circostanze univoche. Con tale formula elastica il nuovo codice evita l'impropria dizione dell'art. 1242 del codice anteriore, che considerava creditore apparente chi era nel possesso del credito; e la evita ritenendo creditore apparente chi si trova in una situazione di fatto implicante esercizio effettivo del diritto, tale da suscitare affidamento di una reale appartenenza del diritto stesso. Qui è utile dire che l'affidamento non deve derivare da apprezzamenti soggettivi, cioè, dal modo come il debitore ha potuto intendere il contegno di colui al quale egli ha pagato; deve aversi riguardo invece alla valutazione che di detto contegno avrebbe potuto ragionevolmente farsi in base a considerazioni obiettive (nn. 622 e 624). Dovranno perciò valere soltanto circostanze che possano rappresentarsi come univoche; lo stato soggettivo del debitore dovrà ricercarsi solo ai fini di scorgere se egli abbia agito in buana fede, cioè se egli ignorava che il diritto di credito apparteneva in effettiva persona diversa da colui al quale egli pagava. Questa buona fede, costitutiva dell'effetto giuridico della liberazione, deve essere provata dal debitore che la allega, in applicazione dell'analogo principio dell'art. 534, secondo comma, dettato per i terzi che abbiano contrattato con l'erede apparente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 563

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1188 · fonte del testo

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