Art. 113 codice antimafia — Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

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Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

  • a)l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
  • b)la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
  • c)i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione ((anche)) onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche' l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni ((anche)) onerose. (( Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalita'. di svolgimento dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. )) L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 19 novembre 2017

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 1 gennaio 2013. 3 parole tolte, 74 parole aggiunte.

… e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione tolto: non aggiunto: anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni … amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni tolto: non onerose aggiunto: anche onerose. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalita'. di svolgimento dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art113 · fonte del testo

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