Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono classificate fra le strade nazionali ed aggiunte all'elenco approvato col R. decreto 23 marzo 1884, n. 2197, le seguenti strade provinciali:
[7]1° strada Salaria, dalla strada nazionale, n. 47, presso Antrodoco, in provincia d'Aquila, fino alla stazione ferroviaria di Ascoli Piceno;
[8]2° strada Frentana, dalla stazione ferroviaria di San Vito Chietino, in provincia di Chieti, fino alla strada nazionale n. 51, presso Roccaraso, in provincia di Aquila;
[9]3° strada Marsico-Sarentina, dalla stazione ferroviaria di Cerchio fino alla strada nazionale n. 51 presso Alfedena, in provincia di Aquila;
[10]4° strada Istonia, dalla stazione ferroviaria di Vasto, in provincia di Chieti, fino alla strada nazionale n. 52, in provincia di Campobasso.
[11]Le indicate strade avranno rispettivamente i numeri 47 bis, 51 bis, 51 ter e 52 bis.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 28 giugno 1906.
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]E. Gianturco.
[16]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 9 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
