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Il Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, procede con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed in conformita' alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunita' europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art3 · fonte del testo

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