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Agli effetti della presente legge si intendono per: Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali; ((eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato)). ((Ambiente: acqua, aria e suolo nonche' i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente)); Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o piu' sostanze; Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:

  • a)esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
  • b)comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
  • c)facilmente infiammabili: che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' inferiore a 21 gradi C, ovvero: che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero: che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
  • d)infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' tra i 21 gradi C e 55 gradi C;
  • e)tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
  • f)nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravita' limitata;
  • g)corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
  • h)irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.
  • i)((altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a O °C ed il cui punto di ebollizione e' inferiore o pari a 35 °C;
  • l)altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
  • m)pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o puo' presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;
  • n)cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
  • o)teratogeni;
  • p)mutageni)). ((Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o piu' delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanita')).2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 novembre 1981 n. 927

2

Il D.P.R. 24 novembre 1981 n. 927 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunita', che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorita' competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale e' considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato".

Testo in vigore dal 7 marzo 1982 al 2 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1974 al 7 marzo 1982. 181 parole aggiunte in 8 capoversi.

Agli effetti della presente legge si intendono per: Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali; aggiunto: eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato. Ambiente: acqua, aria e suolo nonche' i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente; Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o piu' sostanze; Imballaggio …

h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoriaaggiunto: .

aggiunto: i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a O °C ed il cui punto di ebollizione e' inferiore o pari a 35 °C;

aggiunto: l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

aggiunto: m) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o puo' presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;

aggiunto: n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

aggiunto: o) teratogeni;

aggiunto: p) mutageni. Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o piu' delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 novembre 1981 n. 927

    Il D.P.R. 24 novembre 1981 n. 927 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunita', che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorita' competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale e' considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art2 · fonte del testo

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