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[1]La classifica delle sale cinematografiche nella categorie sopraindicate e' effettuata dal Prefetto, sentite le Associazioni sindacali interessate, in base ai criteri di massima fissati dal Ministero per la cultura popolare ed ha efficacia per tre anni.
[2]Qualora durante il triennio si verifichino notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno determinato la classifica, il Prefetto puo', d'ufficio o a domanda, provvedere all'assegnazione delle sale cinematografiche ad altra categoria.
[3]Per le sale che si aprono durante il triennio la classifica ha valore per la frazione di triennio in corso.
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 5 febbraio 1999
