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[1]E' autorizzata la spesa di L. 1,600,000 per la difesa della spiaggia di Villa San Giovanni, pel robustamento del molo e per opere portuali accessorie, nonche' per opere ferroviarie riguardanti l'approdo dei ferry-boats, ed altre accessorie.
[2]La suddetta spesa, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, verra' cosi' ripartita nei seguenti esercizi:
[3]Esercizio 1901-902 L. 100,000
[4]Id... 1902-903 » 350,000
[5]Id... 1903-904 » 500,000
[6]Id... 1904-905 » 650,000
[7]Allo stanziamento di L. 100,000 per l'esercizio finanziario 1901-902 sara' provveduto per L. 50,500 col prelevamento di egual somma dal fondo di L. 4,700,000 inscritto per tale esercizio al n. 8, lett. L della tabella D annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, e per L. 49,500 con prelevamento dal fondo di riserva, di cui al n. 10 della predetta tabella.
[8]Per l'esercizio finanziario 1902-903 lo stanziamento di L. 350,000 sara' prelevato dal fondo di riserva iscritto, per il detto esercizio, al n. 10 della sopracitata tabella D.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 20 giugno 1901.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]C. Di San Martino. G. Giusso. Di Broglio.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 11 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
