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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Quando in talune delle categorie, sia generale che speciale, di funzionari eleggibili all'ufficio di Deputato al Parlamento, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dall'articolo 88 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge, sia alla categoria generale che alle speciali.
[7]Si procedera' al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma del predetto articolo.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 19 maggio 1901.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 28 maggio 1901 al 16 dicembre 2009
