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Il Ministero delle Poste e dei Telegafi, in relazione agli articoli 3 e 5 dei quaderni d'oneri, annessi alla Convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, ha facolta', per ragioni d'ordine pubblico e d'interesse postale e commerciale, di fare anticipare o ritardare, d'accordo con la Societa' di Navigazione, le partenze dei piroscafi sovvenzionati in determinati viaggi e di autorizzare approdi eccezionali.
Testo in vigore dal 5 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
