Art. 8 (Allegato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Societa' si impegna, in via eccezionale, di far riduzioni speciali sui noli per l'esportazione dai cementi e calci idrauliche da Venezia per il Levante ed i passi oltre Suez, entro il limite di 50 tonnellate per ogni viaggio.
[2]Tali noli dovranno essere concordati fra la Societa' ed il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e quello d'Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo in vigore dal 5 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
