Art. 7 (Allegato B)
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[1]I noli, la classificazione delle merci e le condizioni di trasporto e di pagamento saranno identici tanto a Genova che a Venezia per le merci con la medesima destinazione e viceversa.
[2]Contravvenendosi a questo patto, la Societa' rifondera' allo speditore la differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto riscuotere, salvo al Ministero delle Poste e dei Telegrafi di applicare, all'occorrenza, la disposizione del 6° comma dell'articolo 69 del quaderno d'oneri B, annesso alla Convenzione vigente.
Testo in vigore dal 5 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
