Art. 5 (Allegato B)
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[1]Le merci dall'Italia destinate oltre Bombay agli scali toccati dai piroscafi della Navigazione Generale Italiana sino a Singapore, saranno fatte proseguire da Bombay col suo piroscafo di immediata coincidenza.
[2]Ugualmente si pratichera' per le merci destinate agli scali toccati dai vapori della Navigazione Generale Italiana oltre Singapore, sempre che la Societa' mantenga il prolungamento libero della linea fino ad Hong-Kong.
[3]Le merci invece dirette ai porti dell'Estremo Oriente non toccati dai piroscafi suddetti, saranno fatte proseguire a cura della Societa' stessa con altre Compagnie di Navigazione, profittando delle prossime partenze da Bombay, da Singapore, o da Hong-Kong.
Testo in vigore dal 5 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
